In tema di arbitrato societario, ove le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, l'impugnazione della decisione arbitrale per errores in iudicando non è consentita, salvo che abbia ad oggetto questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari, a prescindere dal fatto che la clausola compromissoria sia stata inserita prima o dopo la novella del 2006, essendo irrilevante che ratione temporis l'art. 36 d.lgs. 5/2003 faccia riferimento al testo dell'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., conseguente al d.lgs. 40/2006, ovvero all'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., nel testo previgente.