Cass., Sez. I Civ., 4 gennaio 2017, n. 81
Massima
La previsione della devoluzione agli arbitri delle controversie scaturenti dall’interpretazione o dall’esecuzione di un contratto deve avvenire, ai sensi dell’art. 808 cod. proc. civ., tramite una clausola compromissoria redatta in forma scritta ad substantiam, la quale identifichi con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale. Tale requisito di forma è soddisfatto – con riguardo alle clausole compromissorie per relationem, ovvero quelle previste in un diverso negozio o documento cui il contratto faccia riferimento – allorché il rinvio, contenuto nel contratto, preveda un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria e non, invece, allorché il rinvio sia generico, richiamandosi semplicemente il documento o il formulario che contenga la clausola stessa, in quanto soltanto il richiamo espresso assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione.
Note Metodologiche
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