Cass., Sez. I Civ., 31 luglio 2025, n. 22158
Massima
Il nuovo disposto dell'art. 829 cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006, si applica a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma per stabilire l'ammissibilità dell'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge cui l'art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale si compone di due fasi: la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'annullamento del medesimo; la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento, nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte.
Nella fase rescindente del giudizio di impugnazione del lodo non è consentito alla Corte d'appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi a verificare la sussistenza delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dall'art. 829 cod. proc. civ.
La caducazione del lodo nella parte riferita all'accoglimento della domanda principale comporta anche la caducazione della statuizione di assorbimento contenuta nella stessa previsione arbitrale, in applicazione del principio sancito dall'art. 336, co. 2, cod. proc. civ., applicabile anche all'impugnazione per nullità del lodo arbitrale.
Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, la parte vittoriosa nel merito in sede arbitrale, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte perché superate o non esaminate in quanto assorbite, ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione per evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo.
Note Metodologiche
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