Massima
Il lodo arbitrale rituale, in quanto è equiparato a una sentenza giurisdizionale dal momento dell'ultima sottoscrizione degli arbitri, ai sensi dell'art. 824-bis cod. proc. civ., deve ritenersi opponibile alla massa dei creditori nelle procedure concorsuali senza necessità di preventiva declaratoria di esecutività.
Note metodologiche
standard
Come citare
Cassazione — I Civ., 30 Maggio 2025, N. 14608, «Cass., Sez. I Civ., 30 maggio 2025, n. 14608», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-30-maggio-2025-n-14608-1753103665/