ordinanza
N. 29014
Anno: 2025

Cass., Sez. I Civ., 3 novembre 2025, n. 29014

⚖️ Cassazione - I Civ.
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Massima

L'interpretazione dei contratti costituisce attività propria ed esclusiva del giudice di merito, sicché in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte di Cassazione non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata, nei limiti dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge, non potendo sostituire il proprio giudizio a quello espresso dalla corte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri.
Ai fini della qualificazione come arbitrato internazionale ai sensi dell'art. 832 cod. proc. civ., il criterio soggettivo richiede che una delle parti abbia la propria sede effettiva all'estero al momento della sottoscrizione della clausola compromissoria, rimanendo irrilevante l'eventuale successivo subentro nel rapporto contrattuale di un soggetto italiano mediante dichiarazione di nomina ex art. 1401 cod. civ., qualora il soggetto originario mantenga comunque una posizione di garanzia solidale per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 03/11/2025, n. 29014, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-3-novembre-2025-n-29014-1768914850-6144/