ordinanza
N. 7681
Anno: 2020

Cass., Sez. I Civ., 3 aprile 2020, n. 7681

⚖️ Cassazione - I Civ.
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Massima

Nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall’art. 829 cod. proc. civ., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma, mentre, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza conclusiva di quel giudizio, il sindacato di legittimità, diretto a controllarne l’adeguata e corretta sua giustificazione in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, va condotto soltanto attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione stessa.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 03/04/2020, n. 7681, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-3-aprile-2020-n-7681-1752148124/