ordinanza
N. 21882
Anno: 2025

Cass., Sez. I Civ., 29 luglio 2025, n. 21882

⚖️ Cassazione - I Civ.
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Massima

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 819-ter, co. 2, cod. proc. civ. nella parte in cui escludeva l'applicabilità ai rapporti tra arbitrato e processo di regole corrispondenti all'art. 50 cod. proc. civ., la riassunzione del giudizio davanti agli arbitri è disciplinata da tale disposizione, con termine decorrente dalla comunicazione della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice ordinario in favore degli arbitri.
La mancata riassunzione del giudizio dinanzi agli arbitri nel termine di cui all'art. 50 cod. proc. civ. non comporta l'invalidità della domanda, ma l'estinzione del giudizio, rilevabile anche d'ufficio, ed impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ivi compresa l'interruzione della prescrizione.
L'impugnazione del lodo arbitrale per omessa pronuncia su eccezioni processuali è inammissibile quando non risulti dimostrato che la questione fosse stata precedentemente sollevata dinanzi agli arbitri, non essendo la Corte d'appello tenuta a pronunciarsi su censure non adeguatamente dedotte nel grado precedente.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 29/07/2025, n. 21882, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-29-luglio-2025-n-21882-1761772991-3657/