ordinanza
N. 2066
Anno: 2022

Cass., Sez. I Civ., 25 gennaio 2022, n. 2066

⚖️ Cassazione - I Civ.
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Massima

In caso di clausola compromissoria inesistente il successivo comportamento delle parti non vale a sanare il vizio di carenza di potere degli arbitri. Tale sanatoria, prevista dall'art. 829, co. 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 817 cod. proc. civ. si applica invece in caso di superamento, da parte degli arbitri, dei limiti loro imposti dal compromesso.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 25/01/2022, n. 2066, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-25-gennaio-2022-n-2066-1752148129/