Cass., Sez. I Civ., 24 ottobre 2022, n. 31350
Cassazione
- I Civ.
Massima
La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico, come nel caso in cui, pur in presenza della clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto, si propone azione di responsabilità extracontrattuale, ex art. 1669 cod. civ., deducendo gravi difetti dell'immobile.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 24/10/2022, n. 31350, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-24-ottobre-2022-n-31350-1752148129/