ordinanza
N. 7844
Anno: 2025

Cass., Sez. I Civ., 24 marzo 2025, n. 7844

⚖️ Cassazione - I Civ.
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Massima

La parte che abbia tempestivamente eccepito l'incompetenza del collegio arbitrale può rinunciare implicitamente a tale eccezione attraverso un comportamento processuale incompatibile con il mantenimento della stessa, quale la partecipazione attiva al procedimento mediante formulazione di proposte transattive volte alla definizione bonaria della controversia.
In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il giudice di legittimità non può apprezzare direttamente la pronuncia arbitrale, ma può esaminare esclusivamente la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, verificandone la conformità a legge e la congruità della motivazione in relazione ai motivi di impugnazione del lodo.
Il collegio arbitrale che accerti l'intervenuto riconoscimento parziale delle pretese da parte di una delle parti in sede processuale può validamente emettere lodo di condanna nei limiti del riconoscimento, senza doversi limitare alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, quando le parti non abbiano perfezionato un accordo transattivo completo.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 24/03/2025, n. 7844, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-24-marzo-2025-n-7844-1752225001/