ordinanza
N. 21176
Anno: 2025

Cass., Sez. I Civ., 24 luglio 2025, n. 21176

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Massima

Il ricorso per revocazione delle pronunce di Cassazione con rinvio è ammissibile quando l'errore revocatorio denunciato riguardi un vizio processuale dovuto ad errore di fatto, quando il fatto erroneamente percepito sia decisivo nell'enunciazione del principio di diritto o quando nell'economia della sentenza sia stato determinante per l'annullamento per vizio di motivazione, ma è inammissibile se l'errore abbia portato all'omesso esame di questioni che possano costituire oggetto di nuova valutazione da parte del giudice del rinvio.
L'errore revocatorio rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. deve consistere nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti, possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità, essere essenziale e decisivo, riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione, e non può concernere l'attività interpretativa e valutativa né errori di diritto sostanziale o processuale.
La natura irrituale dell'arbitrato si desume non solo dall'attribuzione agli arbitri di poteri di amichevole compositore, ma anche dalla volontà manifestata dalle parti di ricorrere a strumenti esclusivamente negoziali, dall'assenza nella clausola compromissoria di specifiche attività procedimentalizzate degli arbitri e di puntuali criteri di nomina idonei a inferire l'oggettivo carattere di terzietà, nonché dalla generica determinazione dell'oggetto dell'attività affidata al collegio arbitrale.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 24/07/2025, n. 21176, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-24-luglio-2025-n-21176-1761772991-2865/