ordinanza
N. 21130
Anno: 2025

Cass., Sez. I Civ., 24 luglio 2025, n. 21130

⚖️ Cassazione - I Civ.
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Massima

In tema di riconoscimento del lodo arbitrale straniero, il controllo sulla contrarietà all'ordine pubblico deve essere interpretato in senso restrittivo, limitandosi alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento ed escludendo una nozione attenuata di ordine pubblico che coincida con l'insieme delle norme imperative.
Ai fini del riconoscimento ed esecuzione del lodo straniero, il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico deve essere riscontrato con riferimento esclusivo alla parte dispositiva, nella quale si compendia il decisum della pronuncia arbitrale, e non può mai tradursi in un controllo sulla motivazione che darebbe corso al riesame nel merito categoricamente escluso.
La contrarietà all'ordine pubblico del lodo arbitrale straniero deve emergere immediatamente dalla lettura del dispositivo, inteso alla complessiva luce del lodo, e non può derivare mediatamente dal raffronto tra il lodo ed il materiale istruttorio considerato dagli arbitri o tra il lodo e dati fattuali di cui gli arbitri neppure disponevano.
In sede di riconoscimento del lodo arbitrale straniero, il giudice non può rilevare meri errores in iudicando o errores in procedendo commessi dagli arbitri, sindacare il percorso motivazionale o rimettere in discussione la ratio decidendi adottata dagli arbitri a sostegno della sentenza arbitrale.
Qualora il giudice dello Stato di origine si sia pronunciato in sede di impugnazione escludendo la sussistenza del vizio di pronuncia oltre i limiti della clausola compromissoria, non è ammissibile una nuova valutazione del medesimo vizio in sede di riconoscimento del lodo straniero.

Note Metodologiche

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Come citare

Cassazione, 24/07/2025, n. 21130, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-24-luglio-2025-n-21130-1761772991-8303/