ordinanza
N. 25875
Anno: 2025

Cass., Sez. I Civ., 22 settembre 2025, n. 25875

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Massima

La dichiarazione di litispendenza nel lodo arbitrale per domande già oggetto di giudizio ordinario non integra nullità del lodo ex art. 829 cod. proc. civ. quando risulti inammissibile per difetto di interesse, atteso che la pronuncia è priva di effetti e può considerarsi tamquam non esset.
L'impugnazione del lodo arbitrale per nullità ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ. ha carattere di impugnazione limitata, ammessa esclusivamente per i vizi in procedendo e per inosservanza di regole di diritto specificatamente previsti dalla norma, senza consentire il riesame generale nel merito della decisione arbitrale.
La nullità del lodo arbitrale per mancanza di motivazione può essere dichiarata solo in presenza di carenza tale da integrarne sostanziale inesistenza, verificandosi quando sussista impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione per totale assenza di motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
La nullità del lodo arbitrale per contraddittorietà della motivazione ricorre non in caso di mera contraddittorietà tra i punti della motivazione o di sua insufficienza, ma soltanto quando sussista contraddizione tra le statuizioni del dispositivo ovvero tra motivazione e dispositivo tale da impedire la comprensione della ratio decidendi.
La sospensione del procedimento arbitrale nelle more del giudizio di impugnazione di precedente lodo è rimessa alla valutazione discrezionale dell'arbitro ai sensi dell'art. 819-bis, co. 2, cod. proc. civ., che rinvia al regime della sospensione facoltativa di cui all'art. 337, co. 2, cod. proc. civ.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 22/09/2025, n. 25875, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-22-settembre-2025-n-25875-1761772991-2265/