Cass., Sez. I Civ., 21 novembre 2025, n. 30721
Cassazione
- I Civ.
Massima
In caso di interruzione del processo per dichiarazione di fallimento di una parte, il termine per la riassunzione del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale decorre dalla data in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte, e non dalla data di notifica della sentenza di fallimento al rappresentante legale della società fallita.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 21/11/2025, n. 30721, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-21-novembre-2025-n-30721-1768914850-2053/