Cass., Sez. I Civ., 21 gennaio 2016, n. 1099
Massima
Integra violazione del principio del contraddittorio la condotta degli arbitri i quali, avendo disciplinato il procedimento con la fissazione di termini alle parti per le loro allegazioni ed istanze istruttorie, li abbiano considerati come termini perentori, come quelli di cui agli art. 183 e 184 cod. proc. civ., dichiarando di conseguenza decaduta la parte che non li abbia rispettati dalla facoltà di proporre i quesiti e le istanze istruttorie, senza, tuttavia, che esistesse né alcuna previsione in tal senso nella convenzione d’arbitrato o in un atto scritto separato, né la previa qualificazione dei termini come perentori nel regolamento processuale che gli arbitri si siano dati, né comunque una specifica avvertenza al riguardo rivolta alle parti al momento della concessione di quei termini, in tal modo essendo essi rimasti ingiustificatamente inadempienti al loro dovere di conoscere compiutamente i punti di vista di tutte le parti del procedimento.
Note Metodologiche
standard