sentenza
N. 15321
Anno: 2026

Cass., Sez. I Civ., 20 maggio 2026, n. 15321

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Massima

Il diniego dell'exequatur del lodo arbitrale straniero per contrarietà all'ordine pubblico determina l'inefficacia della misura cautelare (sequestro conservativo) concessa ante causam ai sensi dell'art. 669-novies, terzo comma, c.p.c., quando l'inesistenza del diritto sia accertata anche con sentenza non passata in giudicato; tuttavia, il decreto presidenziale di diniego emesso inaudita altera parte nel procedimento di cui all'art. 839 c.p.c., avendo stabilità meramente provvisoria e non implicando un accertamento pieno sull'inesistenza del diritto, non e' assimilabile alla sentenza non definitiva idonea a determinare l'inefficacia della cautela ai sensi del citato art. 669-novies, terzo comma, la quale consegue esclusivamente al provvedimento emesso all'esito della fase di opposizione.
Il controllo di conformità all'ordine pubblico del lodo arbitrale straniero, effettuato in sede di exequatur ai sensi degli artt. 839-840 c.p.c. e della Convenzione di New York del 1958, non implica una rivalutazione del merito della controversia decisa dagli arbitri, ma si limita alla verifica che il riconoscimento del lodo non produca effetti contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
Nel procedimento di exequatur del lodo arbitrale straniero ai sensi dell'art. 839 c.p.c., il decreto presidenziale che nega il riconoscimento inaudita altera parte ha stabilità meramente provvisoria, essendo destinato ad essere sostituito dal provvedimento reso in sede di opposizione; ne consegue che esso non costituisce pronuncia, neppure non definitiva, sull'inesistenza del diritto idonea a determinare l'inefficacia del sequestro conservativo ai sensi dell'art. 669-novies, terzo comma, c.p.c., la quale presuppone un accertamento a cognizione piena.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 20/05/2026, n. 15321, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-20-maggio-2026-n-15321/