ordinanza
N. 20307
Anno: 2025

Cass., Sez. I Civ., 20 luglio 2025, n. 20307

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Massima

Nell'arbitrato amministrato, la disciplina delle proroghe del termine per il deposito del lodo prevista dal regolamento dell'istituzione arbitrale non esclude l'applicazione delle ipotesi di proroga automatica di cui all'art. 820, co. 4, cod. proc. civ., salvo che le parti o il regolamento stesso abbiano espressamente disposto diversamente, attesa la natura derogabile ma positiva della norma codicistica che stabilisce la proroga automatica del termine nei casi ivi contemplati.
La proroga automatica del termine per il deposito del lodo di cui all'art. 820, co. 4, cod. proc. civ. non preclude l'applicazione delle proroghe discrezionali previste dal regolamento arbitrale per giustificati motivi, trattandosi di istituti distinti che operano su piani diversi, l'uno automatico ed ex lege, l'altro rimesso alla valutazione dell'organo competente secondo il regolamento dell'istituzione arbitrale.
Il silenzio del regolamento di arbitrato amministrato circa l'applicabilità delle proroghe automatiche di cui all'art. 820, co. 4, cod. proc. civ. non equivale a volontà contraria delle parti rispetto alla loro operatività, richiedendo la deroga a tale disciplina una manifestazione espressa di volontà, non essendo sufficiente il mero richiamo ad altre ipotesi di proroga del termine per il deposito del lodo.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 20/07/2025, n. 20307, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-20-luglio-2025-n-20307-1761772991-5151/