Cass., Sez. I Civ., 18 settembre 2023, n. 26756
Massima
Nel procedimento arbitrale, l'individuazione dell'effettivo contenuto dei quesiti posti dalle parti e l'apprezzamento della loro reale portata, postulando l'identificazione e la qualificazione dei beni della vita destinati a formare oggetto del provvedimento richiesto (petitum), nonché degli elementi della fattispecie da cui derivano le pretese dedotte in giudizio (causa petendi), costituisce un'operazione rientrante nei compiti de-gli arbitri, il cui esito è sindacabile in sede d'impugnazione del lodo soltanto nei limiti del giudizio di legittimità, ovverosia solo con riferimento alla motivazione addotta a sostegno del risultato ermeneutico cui sono pervenuti gli arbitri, quali giudici investiti del merito della controversia.
Note Metodologiche
standard