Cass., Sez. I Civ., 18 agosto 2025, n. 23495
Massima
Il lodo arbitrale è nullo quando sia stato reso in violazione di norme imperative che disciplinano la validità degli atti della pubblica amministrazione, comportando tale nullità l'accoglimento dell'impugnazione ex art. 829 cod. proc. civ. e il conseguente annullamento della decisione arbitrale.
La nullità del lodo arbitrale per violazione di norme imperative di diritto pubblico è rilevabile d'ufficio anche in sede di impugnazione, non essendo preclusa da eventuali attestazioni o dichiarazioni dell'ente pubblico che non valgano a sanare l'originario vizio di invalidità dell'atto presupposto.
Nell'impugnazione del lodo arbitrale per nullità, completata la fase rescindente con l'accoglimento dell'impugnazione, il giudice può definire direttamente il giudizio rescissorio applicando il principio della ragione più liquida, senza necessità di rimessione della causa al collegio arbitrale.
Note Metodologiche
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