Cass., Sez. I Civ., 18 agosto 2025, n. 23484
Massima
La cessazione della materia del contendere nel procedimento per la liquidazione del compenso degli arbitri presuppone che tutte le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e sottopongano conclusioni conformi al giudice. In assenza di adesione di una delle parti alla transazione invocata dalle altre, il giudice non può dichiarare la cessazione della materia del contendere ma deve procedere alla valutazione degli effetti che la transazione parziale produce sul giudizio e adottare le conseguenti statuizioni.
Nel procedimento per la liquidazione del compenso degli arbitri, l'applicazione dell'art. 1304 cod. civ. in favore del condebitore solidale non partecipe della transazione è limitata alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre la transazione parziale, essendo tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori.
Nel procedimento per la liquidazione del compenso degli arbitri, la volontà della pubblica amministrazione di aderire alla transazione non può desumersi da atti o fatti concludenti ma deve manifestarsi attraverso la forma scritta, in quanto le transazioni concluse dagli enti pubblici devono assumere forma scritta a pena di nullità.
Note Metodologiche
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