Cass., Sez. I Civ., 18 agosto 2025, n. 23483
Massima
Il diritto degli arbitri al compenso sussiste anche in caso di nullità del lodo arbitrale e può essere escluso soltanto nell'ipotesi di radicale inesistenza del lodo medesimo. La dichiarazione di nullità del lodo non comporta automaticamente la perdita del diritto al compenso per l'attività arbitrale svolta.
Nel giudizio di cassazione, costituisce dovere istituzionale della Corte, nell'adempimento della funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario, avere conoscenza dei propri precedenti, anche quando questi non siano stati espressamente prodotti o citati dalle parti processuali.
La liquidazione del compenso degli arbitri deve essere effettuata secondo i parametri tariffari applicabili alle prestazioni professionali rese in materia stragiudiziale, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti dalla normativa vigente.
Note Metodologiche
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