ordinanza
N. 23444
Anno: 2025

Cass., Sez. I Civ., 18 agosto 2025, n. 23444

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Massima

Nel caso di controversia sui compensi degli arbitri che abbiano proceduto all'autoliquidazione, non sussiste litisconsorzio necessario tra i diversi componenti del collegio arbitrale, poiché ciascun arbitro è titolare di un autonomo diritto di credito derivante dal singolo contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato con le parti, indipendentemente dalla liquidazione unitaria operata dal collegio.
La liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ai sensi dell'art. 814, co. 2, cod. proc. civ. ha valore di mera proposta contrattuale che diviene vincolante solo se accettata da tutte le parti del procedimento arbitrale.
La mancata impugnazione del capo del lodo arbitrale contenente la liquidazione dei compensi degli arbitri non comporta formazione di giudicato quando tale liquidazione non sia stata accettata da tutte le parti, poiché la parte non accettante non ha interesse giuridico ad impugnare una statuizione non vincolante.
L'accettazione della liquidazione dei compensi arbitrali operata ex art. 814, co. 2, cod. proc. civ. non può essere desunta dal mero silenzio della parte sulla quantificazione proposta dagli arbitri, né dal comportamento tenuto in relazione alle richieste di anticipazione delle spese ex art. 816-septies cod. proc. civ., trattandosi di istituti giuridicamente distinti.
La sostituzione di un arbitro durante il procedimento non determina successione nell'obbligazione di pagamento del compenso, ma costituisce nascita di un nuovo rapporto contrattuale con l'arbitro subentrante, il cui compenso può essere determinato in misura proporzionalmente ridotta rispetto all'attività effettivamente svolta.
Il compenso del segretario del collegio arbitrale, benché derivante da rapporto contrattuale instaurato con gli arbitri, grava sulle parti del procedimento, le quali possono contestare l'autoliquidazione comprensiva di tale compenso quando non l'abbiano accettata ai sensi dell'art. 814, co. 2, cod. proc. civ.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 18/08/2025, n. 23444, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-18-agosto-2025-n-23444-1761772991-1530/