Cass., Sez. I Civ., 17 marzo 2020, n. 7405
Massima
La non deferibilità della controversia al giudizio arbitrale per essere la stessa devoluta alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo non dà luogo ad una questione di giurisdizione in senso tecnico, bensì ad una questione di merito attinente all’esistenza e alla validità del compromesso. Ne consegue che, ponendosi la questione di giurisdizione solo in funzione dell’accertamento della validità del compromesso o della clausola compromissoria nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 829, n. 1, cod. proc. civ., essa non può essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio col solo limite del giudicato interno, esplicito o implicito, ma trattandosi di questione di merito, può essere sottoposta all’esame del giudice di legittimità solo se sia stata dibattuta e decisa nel giudizio di merito come motivo di nullità del lodo.
Note Metodologiche
standard