ordinanza
N. 25053
Anno: 2021

Cass., Sez. I Civ., 16 settembre 2021, n. 25053

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Massima

Ai sensi dell'art. 819, co. 1, cod. proc. civ., gli arbitri possono risolvere senza autorità di giudicato le questioni rilevanti per la decisione della controversia anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato: disposizione che si raccorda alla regola generale desumibile dall'art. 34 cod. proc. civ., per cui, in difetto di un'espressa previsione di legge (come accade per le questioni sullo stato e la capacità delle persone) o della domanda di una delle parti, le questioni pregiudiziali debbono essere decise non con efficacia di giudicato, ma incidenter tantum. In particolare, le questioni pregiudiziali in senso logico, che investono circostanze che rientrano nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa, devono essere necessariamente decise incidenter tantum, mentre le questioni pregiudiziali in senso tecnico, che concernono circostanze distinte ed indipendenti dal detto fatto costitutivo, del quale, tuttavia, rappresentano un presupposto giuridico, possono dar luogo ad un giudizio autonomo, con conseguente formazione della cosa giudicata, ma solo in presenza di espressa domanda di parte indirizzata verso la soluzione della questione stessa.

Note Metodologiche

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Come citare

Cassazione, 16/09/2021, n. 25053, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-16-settembre-2021-n-25053-1752148126/