ordinanza
N. 19724
Anno: 2025

Cass., Sez. I Civ., 16 luglio 2025, n. 19724

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Massima

Il procedimento per la determinazione dell'equo premio per le invenzioni del dipendente, disciplinato dall'art. 64, co. 4 e 5, c.p.i., si configura come arbitrato e non come arbitraggio ex art. 1349 cod. civ., essendo volto a dirimere attraverso una decisione la controversia insorta tra le parti in ordine all'ammontare del premio, con applicazione, nei limiti della compatibilità, degli artt. 806 e ss. cod. proc. civ. e con decisione del collegio avente efficacia esecutiva al pari del lodo arbitrale.
Il procedimento per l'accertamento del diritto all'equo premio per le invenzioni del dipendente e quello per la determinazione del suo ammontare dinanzi al collegio di arbitratori sono distinti tra loro e dotati di propria autonomia, per cui, in assenza di specifica previsione normativa, il secondo non può considerarsi quale prosecuzione del primo ai fini dell'individuazione della data di inizio del procedimento.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1284, co. 4, cod. civ., come modificato dall'art. 17 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, il procedimento arbitrale si considera iniziato dalla data di presentazione della domanda al collegio degli arbitratori, e la nuova disciplina sui tassi di interesse si applica solo ai procedimenti arbitrali promossi successivamente al termine di efficacia della norma transitoria.

Note Metodologiche

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Come citare

Cassazione, 16/07/2025, n. 19724, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-16-luglio-2025-n-19724-1761772991-3407/