Cass., Sez. I Civ., 15 dicembre 2025, n. 32709
Cassazione
- I Civ.
Massima
L'impugnazione per nullità del lodo che censuri il difetto di specificità del motivo di appello è inammissibile quando non rispetti l'onere di cui all'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., limitandosi il ricorrente ad affermare genericamente la specificità del motivo senza indicare in modo preciso il contenuto della motivazione del lodo che si assume non considerata.
L'impugnazione per nullità del lodo fondata su omessa pronuncia è inammissibile quando l'arbitro abbia effettivamente pronunciato sull'eccezione e la censura miri in realtà a contestare nel merito la valutazione compiuta dall'arbitro stesso.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 15/12/2025, n. 32709, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-15-dicembre-2025-n-32709-1768914850-6748/