Cass., Sez. I Civ., 13 ottobre 2025, n. 27335
Massima
In tema di impugnazione di lodo arbitrale, l'intervento volontario del curatore della liquidazione giudiziale della parte originaria è ammissibile nel giudizio di cassazione, pur nei limiti delle residue facoltà difensive, in ragione dell'autonomo interesse della procedura concorsuale a supportare le tesi difensive originariamente dedotte, senza tuttavia poter rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell'apertura della procedura.
L'impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ai sensi dell'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. 40/2006, è ammessa esclusivamente se espressamente prevista dalle parti nella convenzione arbitrale o dalla legge, restando sempre ammessa l'impugnazione per contrarietà all'ordine pubblico.
La nozione di ordine pubblico richiamata dall'art. 829, co. 3, cod. proc. civ. per l'impugnazione del lodo arbitrale deve essere interpretata in senso restrittivo come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, costituite dai principi desumibili dalla Carta costituzionale o comunque fondanti l'intero assetto ordinamentale, escludendosi una nozione attenuata di ordine pubblico coincidente con l'insieme delle norme imperative dell'ordinamento interno.
Note Metodologiche
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