Cass., Sez. I Civ., 13 luglio 2025, n. 19277
Massima
Il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti dall'art. 829, co. 1, cod. proc. civ., nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., con applicazione della regola della specificità della formulazione dei motivi in considerazione della natura rescindente di tale giudizio.
Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione del lodo arbitrale, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo, non potendo il giudice di cassazione esaminare direttamente il provvedimento degli arbitri.
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale è composto da due fasi distinte: la prima, rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo; la seconda, rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il giudice procede alla ricostruzione del fatto, non essendo consentito alla corte d'appello nella prima fase procedere ad accertamenti di fatto.
La corte d'appello adita con l'impugnazione del lodo arbitrale non può esercitare il potere di rilievo d'ufficio di nullità contrattuali non deducibili quale motivo di impugnazione del lodo stesso, poiché l'oggetto della domanda investe il lodo e non il contratto, nei soli limiti dei motivi prospettati e se effettivamente deducibili secondo l'art. 829 cod. proc. civ.
L'impugnazione del lodo arbitrale per violazione del divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744 cod. civ. non è ammissibile per contrarietà all'ordine pubblico, poiché tale disposizione normativa, pur avendo natura imperativa, non esprime valori insopprimibili dell'ordinamento ma è posta a tutela del patrimonio del contraente.
L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, disciplinata dall'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., è ammessa solo se espressamente disposta dalle parti nella convenzione di arbitrato o dalla legge, trovando applicazione la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 40/2006 per tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella.
Nell'impugnazione del lodo arbitrale per nullità ai sensi degli artt. 828 e seguenti cod. proc. civ., la corte d'appello non può rilevare d'ufficio motivi non dedotti con l'atto di impugnazione, salvo la nullità del compromesso e della clausola compromissoria, trattandosi di un gravame rigorosamente limitato e vincolato dalla tipicità dei vizi deducibili.
Il vizio di omessa pronuncia nel lodo arbitrale è configurabile con esclusivo riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto relativamente alla decisione di merito, ma non in relazione alle istanze istruttorie, per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione.
Note Metodologiche
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