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Cass., Sez. I Civ., 12 aprile 2022, n. 11807

L’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario (tanto è vero che lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza). Ne consegue che anche l’arbitro, come il giudice, può procedere al rilievo d’ufficio della nullità del contratto e ciò è consentito in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale ed anche se l’invalidità riscontrata è diversa da quella prospettata dalle parti, con il solo limite del giudicato.

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