Cass., Sez. I Civ., 12 aprile 2022, n. 11807
Cassazione
- I Civ.
Massima
L'attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario (tanto è vero che lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza). Ne consegue che anche l'arbitro, come il giudice, può procedere al rilievo d'ufficio della nullità del contratto e ciò è consentito in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale ed anche se l'invalidità riscontrata è diversa da quella prospettata dalle parti, con il solo limite del giudicato.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 12/04/2022, n. 11807, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-12-aprile-2022-n-11807-1752148129/