ordinanza
N. 11799
Anno: 2022

Cass., Sez. I Civ., 12 aprile 2022, n. 11799

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Massima

Il mezzo di impugnazione del lodo arbitrale deve essere individuato in base alla natura dell'atto concretamente posto in essere dagli arbitri e non dell'arbitrato come previsto dalle parti, per cui, se è stato pronunciato un lodo irrituale nonostante che alcune delle parti sostengano di avere, in realtà, pattuito una clausola per arbitrato rituale, il lodo medesimo deve essere impugnato, sia pure allo scopo di far valere il carattere rituale dello stesso, non innanzi alla corte di appello, a norma dell'art. 828 cod. proc. civ., ma in base alle norme ordinarie sulla competenza e con l'osservanza del doppio grado di giurisdizione, facendo valere i vizi di manifestazione della volontà negoziale, mentre, ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell'arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 ss. cod. proc. civ., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato ed i conseguenti errores in procedendo commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla Corte di appello ai sensi degli artt. 827 ss. cod. proc. civ. e non nei modi propri dell'impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 12/04/2022, n. 11799, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-12-aprile-2022-n-11799-1752148129/