ordinanza
N. 32272
Anno: 2025

Cass., Sez. I Civ., 11 dicembre 2025, n. 32272

⚖️ Cassazione - I Civ.
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Massima

L'indisponibilità del diritto costituisce il limite al ricorso alla clausola compromissoria e non va confusa con l'inderogabilità della normativa applicabile al rapporto giuridico, la quale non impedisce la compromissione in arbitrato.
Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 cod. proc. civ., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni consortili aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice.
La nullità delle delibere consortili per violazione dell'art. 2607 cod. civ. non integra lesione di diritto indisponibile, essendo tale norma diretta a tutelare i singoli consorziati e non interessi di carattere generale che eccedano quelli del singolo socio.
Il diritto del consorziato all'immutabilità del contratto non ha natura indisponibile, come si desume dalla dimensione funzionale della norma di cui all'art. 2607 cod. civ. e dalla natura dispositiva della prescrizione contenuta nel primo comma della medesima disposizione.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 11/12/2025, n. 32272, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-11-dicembre-2025-n-32272-1768914850-7325/