Cass., Sez. I Civ., 11 dicembre 2025, n. 32271
Massima
L'interpretazione delle clausole compromissorie contenute negli statuti societari deve essere condotta secondo i principi ermeneutici generali di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., privilegiando la ricerca della comune intenzione delle parti anche quando il dato letterale appaia apparentemente chiaro ma risulti incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà negoziale.
Le clausole compromissorie devono essere interpretate estensivamente, nel senso che, in mancanza di espressa volontà contraria, esse assegnano alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui la clausola è annessa.
Nelle clausole compromissorie statutarie che prevedono la devoluzione ad arbitri delle controversie tra la società e il consiglio di amministrazione, devono intendersi ricomprese anche le controversie tra la società e l'amministratore unico, non giustificandosi un'opzione ermeneutica che assegni controversie di identico contenuto a distinte competenze in ragione della semplice diversa forma organizzativa dell'organo amministrativo.
L'art. 808-quater cod. proc. civ., che stabilisce il principio dell'interpretazione estensiva delle convenzioni di arbitrato nel dubbio, si applica alle sole convenzioni di arbitrato stipulate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, a norma dell'art. 27, co. 3, del medesimo decreto.
Note Metodologiche
standard