ordinanza
N. 32248
Anno: 2025

Cass., Sez. I Civ., 11 dicembre 2025, n. 32248

⚖️ Cassazione - I Civ.
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Massima

Il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errori in procedendo specificamente previsti, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., e trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi in considerazione della natura rescindente di tale giudizio.
Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione del lodo arbitrale, il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo, e la relativa denuncia deve contenere un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri e l'esposizione di argomentazioni intellegibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni.
Il richiamo alla clausola dell'ordine pubblico operato dall'art. 829, co. 3, cod. proc. civ. deve essere interpretato come rinvio alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento e non sottende una nozione attenuata di ordine pubblico che comprende tutte le norme imperative esistenti, riferendosi ai principi etici, economici, politici e sociali che caratterizzano l'ordinamento nei vari campi della convivenza sociale.
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo, e la seconda rescissoria che fa seguito all'annullamento, e nella prima fase non è consentito alla corte d'appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità previste dall'art. 829 cod. proc. civ.
È inammissibile il motivo di ricorso con il quale, per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo, si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
Il vizio di contraddittorietà di cui all'art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. sussiste quando le diverse parti del dispositivo del lodo sono tra loro in contraddizione oppure vi è contraddizione tra motivazione e dispositivo del lodo medesimo.

Note Metodologiche

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Come citare

Cassazione, 11/12/2025, n. 32248, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-11-dicembre-2025-n-32248-1768914850-8660/