Omessa pronuncia: nessun annullamento del lodo viziato se la domanda disattesa dovrebbe comunque essere rigetta

La recente decisione della Cassazione n. 32796 del 8 novembre 2022 (disponibile qui) ha risolto una delicata questione processuale, statuendo che si applica anche al procedimento di impugnazione del lodo arbitrale il principio di diritto per cui in ragione dei “principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (…) e in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto”.

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