Tribunale di Cagliari, ord. 25 maggio 2025
Massima
Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'art. 669-quinquies cod. proc. civ., garantendo così la sussistenza della giurisdizione cautelare del Tribunale ordinario con ruolo vicario e suppletivo fino a quando il collegio arbitrale non si sia materialmente costituito e possa procedere ad esaminare tempestivamente l'istanza cautelare.
La presenza di clausola compromissoria statutaria non esclude la giurisdizione cautelare del giudice ordinario quando il procedimento arbitrale non sia ancora materialmente costituito, dovendo garantirsi la pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale costituzionalmente tutelata mediante la possibilità di richiedere misure cautelari urgenti prima dell'accettazione dell'arbitro o della costituzione del collegio arbitrale.
Note Metodologiche
standard