Tribunale di Imperia, 19 maggio 2025, n. 265
Massima
La clausola compromissoria riferita ad ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione del contratto non include la domanda risarcitoria fondata sulla mancata esecuzione del lodo arbitrale, perché, nonostante l'ampiezza della sua formulazione, è pur sempre riferita al contratto e non al lodo, titolo ontologicamente diverso e autonomo posto a fondamento della pretesa risarcitoria.
Nel procedimento arbitrale irrituale, l'omessa osservanza del contraddittorio non è un vizio formale, ma di attività, sicché la nullità che ne scaturisce implica una concreta compressione del diritto di difesa della parte processuale, dovendo aversi riguardo al modo in cui le parti hanno potuto confrontarsi in giudizio in relazione alle pretese ivi esplicate.
Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile per errore solo quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame, non per errori di diritto o per erronea valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti.
Il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errores in iudicando, neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione del contratto stipulato dalle parti che ha dato origine al mandato agli arbitri, né per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri.
Note Metodologiche
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