Tribunale di Brescia, 19 maggio 2025, n. 2067
Massima
La clausola compromissoria che deferisce agli arbitri le controversie sulla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, in mancanza di espressa volontà contraria, attribuisce alla competenza arbitrale solo le controversie che si riferiscono a pretese la cui causa petendi si fonda sul contratto stesso, dovendosi escludere quelle volte ad ottenere il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, che non hanno nel contratto il titolo costitutivo della pretesa, ma solo un presupposto di fatto.
La responsabilità dell'amministratore per danni diretti cagionati a terzi ex art. 2476, co. 7, cod. civ.. ha natura extracontrattuale e pertanto le relative controversie, avendo nel contratto solo un presupposto di fatto, sono escluse dall'ambito di applicazione della clausola compromissoria.
Note Metodologiche
standard