ordinanza
N. 12967
Anno: 2025

Cass., Sez. I Civ., 14 maggio 2025, n. 12967

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Massima

Quando viene dichiarata l'inammissibilità dell'appello contro una sentenza non definitiva che ha pronunciato sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere tale decisione impugnabile solo con regolamento necessario ex art. 42 cod. proc. civ., si forma un giudicato interno sulla competenza del giudice ordinario. La Corte d'appello non può successivamente rimettere in discussione questioni afferenti alla competenza del collegio arbitrale, pena la violazione del giudicato interno formatosi.
Quando il giudice declina la propria competenza in favore degli arbitri, si spoglia della propria potestà giurisdizionale e non può sindacare nel merito la fondatezza delle pretese di competenza arbitrale. Le eventuali argomentazioni sul merito svolte dopo la declinatoria costituiscono giudizio ultroneo, privo di efficacia di giudicato e non assistito da un previo riconoscimento della giurisdizione.
Il giudicato del lodo arbitrale che riconosce un generico diritto al risarcimento del danno, lasciando impregiudicata ogni questione sull'effettiva sussistenza del danno e sulla sua entità, concerne soltanto il danno evento e non il danno conseguenza. Il giudice non può riesaminare ex novo la questione della sussistenza del danno evento su cui si è formato il giudicato arbitrale.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 14/05/2025, n. 12967, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-14-maggio-2025-n-12967-1752225001/