Cass., Sez. I Civ., 16 aprile 2025, n. 10043
Massima
Il ricorso per cassazione per vizio di omesso esame di fatto decisivo contro la sentenza che decide sull'impugnazione del lodo arbitrale deve essere interpretato nel senso della riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, essendo denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, quale la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione obiettivamente incomprensibile.
Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza sull'impugnazione del lodo arbitrale, il ricorrente che denuncia omesso esame di fatto decisivo deve indicare il "fatto storico" il cui esame sia stato omesso, il "dato" testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, con esatta localizzazione del documento nel fascicolo.
L'omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice dell'impugnazione del lodo arbitrale, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, essendo sufficiente che il giudice si sia pronunciato anche con accertamento negativo sul fatto dedotto.
Note Metodologiche
standard