ordinanza
N. 7894
Anno: 2025

Cass., Sez. I Civ., 25 marzo 2025, n. 7894

⚖️ Cassazione - I Civ.
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Massima

Le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno subito dai concessionari per inadempimento delle obbligazioni poste a carico dell'Amministrazione concedente nella fase di attuazione del rapporto concessorio sono compromettibili in arbitri, spettando alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto riguardanti profili che attengono non all'esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale del rapporto, ma all'accertamento dell'inadempimento delle obbligazioni che sostanziano il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico.
Non è invalida la clausola compromissoria che attribuisce soltanto ad una delle parti la facoltà di declinare la competenza arbitrale e di chiedere che la causa sia decisa dal giudice ordinario, non ponendosi in contrasto con i limiti di esercizio dell'autonomia privata, costituendo anzi espressione di una tendenza coerente con il sistema favorevole al riconoscimento della giustizia pubblica quale forma primaria di risoluzione dei conflitti.
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale costituisce un rimedio a critica vincolata nel quale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, mentre in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza conclusiva di quel giudizio le censure non possono esaurirsi nel richiamo a principi di diritto ma esigono un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri per rendere autosufficiente ed intellegibile la tesi dedotta.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 25/03/2025, n. 7894, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-25-marzo-2025-n-7894-1752225001/