ordinanza
N. 6193
Anno: 2025

Cass., Sez. I Civ., 8 marzo 2025, n. 6193

⚖️ Cassazione - I Civ.
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Massima

Le modifiche del contratto sociale successive alla stipulazione di una convenzione di arbitrato non costituiscono mutazione dell'ente collettivo né hanno incidenza sul contenuto della clausola compromissoria originaria, per cui il regime processuale applicabile deve essere determinato in base alla data della convenzione di arbitrato rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006.
Il vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. nell'impugnazione del lodo arbitrale deve essere relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, inteso in senso naturalistico, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, e non può attenere all'omesso o erroneo esame di elementi istruttori ove il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice.
Il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'art. 829, co. 3, cod. proc. civ. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi una nozione attenuata di ordine pubblico che coincida con l'insieme delle norme imperative.

Note Metodologiche

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Come citare

Cassazione, 08/03/2025, n. 6193, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-8-marzo-2025-n-6193-1752225001/