sentenza
N. 718
Anno: 2025

Corte di Appello di Bari, 17 maggio 2025, n. 718

⚖️ Corte di Appello di Bari
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Massima

L'interpretazione del contratto operata dagli arbitri costituisce accertamento di fatto non sindacabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo il caso in cui la motivazione sia completamente mancante o assolutamente carente, dovendo il giudizio di impugnazione limitarsi alla verifica della legittimità della decisione arbitrale senza riesame delle questioni di merito.
La violazione dell'ordine pubblico ex art. 829, co. 3, cod. proc. civ. ricorre quando l'interpretazione contrattuale degli arbitri risulti cavillosa, artificiosa o del tutto estranea ai principi di buona fede e correttezza, non quando l'interpretazione, pur non condivisibile, sia sorretta da motivazione adeguata e ricostruibile nell'iter logico-giuridico seguito.
La contraddittorietà del lodo di cui all'art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. ricorre solo in caso di contrasto tra le diverse componenti del dispositivo o tra dispositivo e motivazione tale da rendere la pronuncia ineseguibile, mentre la contraddittorietà interna tra diverse parti della motivazione rileva solo quando impedisca la ricostruzione dell'iter logico-giuridico per totale assenza di motivazione riconducibile al modello funzionale.
La violazione dei limiti della convenzione di arbitrato ex art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ. non ricorre quando gli arbitri si pronuncino su domande regolarmente proposte nell'ambito dell'oggetto della controversia compromessa, anche se interpretino clausole contrattuali in modo difforme dalle aspettative di una delle parti.

Note Metodologiche

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Come citare

Corte di Appello di Bari, 17/05/2025, n. 718, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-bari-17-maggio-2025-n-718-1752155162/