Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 16 maggio 2025, n. 1640
Massima
L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale rimessione della controversia al giudizio degli arbitri in caso di arbitrato rituale, ovvero la dichiarazione di improponibilità della domanda in caso di arbitrato libero o irrituale.
La clausola compromissoria deve, in mancanza di espressa volontà contraria, essere interpretata in senso lato, con riferimento a tutte le controversie relative a pretese aventi causa nel contratto, includendo anche le controversie in materia di inadempimento o di risoluzione del contratto stesso quando il collegio arbitrale sia stato investito della competenza per le controversie in materia di interpretazione o di applicazione del contratto.
Note Metodologiche
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