Tribunale di Bari, 16 maggio 2025, n. 1890
Massima
La procura alle liti rilasciata per un procedimento arbitrale non abilita automaticamente il difensore alla rappresentanza processuale nel giudizio ordinario, costituendo un mandato "speciale" non equipollente alla procura alle liti ex art. 83 cod. proc. civ., la quale deve essere rilasciata espressamente per il giudizio ordinario, in considerazione della natura privatistica dell'arbitrato che determina la non estensibilità automatica della disciplina della procura ad litem al procedimento arbitrale e viceversa.
Le clausole compromissorie contenute in contratti conclusi tra professionista e consumatore non sono vessatorie ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 206/2005 quando risultino frutto di trattativa individuale effettiva, caratterizzata dai requisiti della serietà, effettività e individualità, con conseguente esclusione dell'applicazione della disciplina di protezione consumeristica ove il consumatore abbia avuto la concreta possibilità di incidere sul contenuto contrattuale.
Note Metodologiche
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