Cass., Sez. I Civ., 16 febbraio 2025, n. 3898
Cassazione
- I Civ.
Massima
Il principio per cui la libertà di forme che in generale caratterizza il procedimento arbitrale – se tollera che l’arbitro, ove niente di diverso emerga dalla convenzione di arbitrato, possa assegnare alle parti termini o regole istruttorie a pena di decadenza – non tollera invece che ciò possa avvenire senza un’anteriore precisa informazione alle parti stesse in merito all’andamento del giudizio in tal modo impresso: e ciò vale per qualunque regola alla quale l’arbitro ritenga che vada conformata la condotta delle parti con conseguenze sul processo.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 16/02/2025, n. 3898, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-16-febbraio-2025-n-3898-1752155135/