Cass., Sez. I Civ., 18 settembre 2023, n. 26765
Cassazione
- I Civ.
Massima
Prevede l’art. 817 cod. proc. civ. che la parte, la quale non eccepisca nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile; mentre l’art. 829, co. 2, cod. proc. civ. dispone che la parte, la quale non abbia eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 18/09/2023, n. 26765, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-18-settembre-2023-n-26765-1752148132/