Cass., Sez. I Civ., 30 giugno 2023, n. 18601
Cassazione
- I Civ.
Massima
La manifestazione della volontà di accettare la nomina non deve rivestire formule sacramentali né risultare necessariamente da apposito documento, essendo sufficiente che essa emerga, sia pure per implicito, da un atto - quale il verbale di prima riunione - che, formalizzando la costituzione del collegio giudicante ai fini della decisione della controversia, postula chiaramente che la designazione ad arbitro viene accettata da quel momento, ove tale accettazione non sia già avvenuta con apposita dichiarazione scritta.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 30/06/2023, n. 18601, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-30-giugno-2023-n-18601-1752148131/