Cass., Sez. I Civ., 11 marzo 2022, n. 8050
Cassazione
- I Civ.
Massima
Si applica anche ai procedimenti arbitrali l'art. 92 cod. proc. civ., ai sensi del quale la compensazione delle spese può essere disposta solo in caso di soccombenza reciproca o per altre gravi ed eccezionali ragioni.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 11/03/2022, n. 8050, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-11-marzo-2022-n-8050-1752148129/