Cass., Sez. II Civ., 1 marzo 2022, n. 6732
Cassazione
- II Civ.
Massima
Posto che la clausola ha carattere di autonomia, l'espromittente, che è terzo rispetto al contratto, può avvalersene solo in virtù di un accordo con il creditore che, essendo diretto ad estendere gli effetti dell'originario patto compromissorio, non può derivare dalla mera assunzione dell'obbligo altrui perfezionatasi per fatti concludenti, occorrendo un atto rispettoso dei requisiti di forma imposti dall'art. 807 cod. proc. civ., impregiudicata la questione se, come sostenuto con riferimento alla cessione di credito, la clausola resti efficace a vantaggio del debitore originario e se questi possa comunque opporla all'espromittente.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 01/03/2022, n. 6732, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-ii-civ-1-marzo-2022-n-6732-1752148129/